|
-Circolare n. 11/2010: Se il rischio non è stato correttamente rappresentato, la Compagnia può respingere il danno |
|
Se il rischio non è stato correttamente rappresentato, la Compagnia può respingere il danno.
Se esistono dichiarazioni inesatte nella rappresentazione del rischio fatte all’assicuratore, la Compagnia può negare l’indennizzo.
Ciò anche: a. se la Compagnia era venuta a conoscenza di dette dichiarazioni, ma il sinistro si è verificato prima che sia decorso il termine previsto dall’art. 1892 del c.c. (tre mesi) per la contestazione e la richiesta di annullamento del contratto; b. se dette dichiarazioni non veritiere non hanno inciso con la dinamica con cui si è verificato il sinistro. E se il contratto vincola l’operatività della garanzia all’adozione di misure di sicurezza il giudice non può decidere diversamente: le clausole che collegano la copertura alle misure di difesa del bene assicurato servono a individuare il rischio dell’assicuratore, non a limitarne la responsabilità.
Lo precisa la sentenza n.10194 del 28 aprile 2010 allegata.
Allegati: • Cassazione Civile, sez. III, 28 aprile 2010, n. 10194
Suggerimenti Morgan & Morgan: Si consiglia di programmare un sopralluogo tecnico da parte di un ispettore della Compagnia affinché prenda atto dello “stato dell’arte” del rischio e quindi argomentare eventuali limiti contrattuali o aumento di costi se in presenza di aggravamento del rischio. Per maggiori informazioni contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438366311.
|