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-Circolare n. 9/2010: Sicurezza sul lavoro ed attività rischiose: uso macchine elettriche e computer |
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Sicurezza sul lavoro ed attività rischiose: uso macchine elettriche e computer L’art. 4 del D.P.R. n.1124/1965 va interpretato nel senso che, in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni sia di malattia professionale, la protezione assicurativa è estesa anche ai lavoratori intellettuali, costretti dall’esercizio delle loro mansioni a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose per la presenza di macchine elettrocontabili, videoterminali, fotoriproduttori, computer e altre attrezzature meccaniche o elettriche. Suggerimenti Morgan & Morgan: Si consiglia di leggere la sentenza della Corte di Cassazione sotto riportata ed i relativi articoli richiamati del DPR 1124 relativo alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Inoltre, verificare che la polizza RCT/O aziendale preveda la clausola di buona fede INAIL per il caso di errori e/o omissioni nella denuncia dei lavoratori all’INAIL, purché da errata interpretazione della norma in buona fede. Per maggiori informazioni contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438366311. Allegati: • Cassazione Civile sez. Lavoro 10 settembre 2009 n. 19495 • DPR 1124/1965
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