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Polizze assicurative amministratori e loro deducibilità fiscale
L'inerenza del costo trascina la deducibilità, anche con riferimento alle polizze assicurative in favore di dipendenti o dirigenti. Innovativo il principio espresso dalla Cassazione civile sez. trib., con la sentenza 30 dicembre 2009, n. 28004 dove viene previsto che: “In tema di determinazione del reddito d'impresa, non sono deducibili, ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986, i costi relativi all'assicurazione, prevista da un accordo sindacale, per infortuni del personale con qualifica di dirigente, impiegato e quadro, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l'assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all'eventuale verificarsi dell'evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società”. Alleghiamo, anche a questo scopo, il parere n. 7 del 2010 della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, dove si legge, tra l’altro che «Il reddito, è costituito dalla differenza tra ricavi imponibili e costi deducibili, dunque non si comprende come il costo che è stato riconosciuto come inerente non concorra alla formazione del reddito». La circolare affronta inoltre tutte le problematiche delle polizze degli amministratori.
Allegati:
• Sentenza 30 dicembre 2009 n. 28004 • Parere 4 marzo 2010 n. 7
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