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-Circolare n. 40/2008: Obbligo di salvataggio. Le incombenze a carico dell'assicurato |
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Obbligo di salvataggio. Le incombenze a carico dell’assicurato
Un assicurato addebitava alle Compagnie di Assicurazione di avere tenuto un comportamento gravemente e volutamente omissivo consistito nell'avere proceduto all'esame del macchinario danneggiato dall'incendio con forte ritardo; precisava anche che subiva ulteriori danni provocati dalla decisione delle medesime compagnie di non concedere l'anticipo di indennizzo ai sensi dell'art. 18 delle condizioni di polizza (acconto del 50% dell'importo minimo che avrebbe dovuto essere pagato in base alle risultanze acquisite). La Suprema Corte, nella sentenza allegata, ha confermato la sentenza di merito che: • incombe sull’assicurato non solo la dimostrazione dell’avvenuto verificarsi del danno coperto dall’assicurazione, ma anche l’obbligo legale ex art. 1914 cc (e, nel caso di specie, anche contrattuale essendo previsto dalle condizioni generali di polizza) di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare o diminuire il danno, con la conseguente responsabilità dell’assicurato di aver omesso di ricorrere all’accertamento tecnico preventivo (ex art. 696 Cpc) quale strumento idoneo ad evitare o diminuire il danno; • dichiarava mancanti punti di riferimento ai fini della determinazione del danno che avrebbe dovuto essere liquidato al 50% ai sensi dell'art. 18 di polizza sopra citato.
Allegato:
• Sentenza Corte di Cassazione, Sezione III, 14/02/2008-11/06/2008, n. 15458
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